Il Dpcm dell’8 marzo 2020, allo scopo di contrastare la diffusione del virus Covid-19, ha blindato la regione della Lombardia ed altre 14 province, dichiarandole “zona rossa”.
L’art.1 del citato decreto ha stabilito, infatti, che gli spostamenti in entrata, in uscita, come anche all’interno delle menzionate zone,sono da evitare, essendo consentiti soltanto per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Con il Dpcm del 9 marzo non solo, sono state estese tali stringenti misure all’interno dell’intero territorio nazionale, ma è stata anche decretata la sospensione delle “attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di orima necessità”
Ad oggi, quindi, in Italia quali sono le regole da rispettare?
- Sono consentiti soltanto gli spostamenti dettati da “comprovate esigenze lavorative”, “motivi di necessità”, “motivi di salute” che devono essere attestati mediante autocertificazione (è possibile scaricare l’autodochiarazione sul portale istituzionale del Viminale)
- Coloro che sono risultati positivi al virus Covid-19 , sono sottoposti a misura di quarantena o, comunque, presentano sintomatologia, non possono in alcun modo lasciare la propria abitazione nè avere contatti sociali
- Le attività, che siano commerciali o meno, devono adottare misure di sicurezza idonee ad evitare il contagio, come distanza di sicurezza, mascherine e guanti.
Tutte le attività al dettaglio che non forniscono generi di prima necessità sono sospese.
Purtroppo, moltissime( nell’utima settimana più di 20.000 ), sono le persone denunciate dalle autorità per aver violato le disposizioni dei decreti governativi.
Ma cosa rischia chi non rispetta le regole?
- Il modulo dell”autocertificazione richiama, nel caso in cui la stessa non riporti la verità, l’art 495 del codice penale che punisce con la reclusione fino a sei anni la falsa attestazione ad un pubblico ufficiale
- L’art.4 del Dpcm dell’8 marzo, stabilisce, poi, che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi, di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale”
L’art.650 prevede, infatti, che “Chiunque non rispetti un provvedimento legalmente dato dall’Autorità” è punito con l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda di 206 euro.
Cos’è un ammenda?
Le forze dell’ordine incaricate al controllo del territorio non consegneranno un verbale contenente già la sanzione, così come avviene per le contravvenzioni delle norme stradali.
In questo caso, ben più grave, infatti, gli agenti comunicheranno la notizia all’ufficio della Procura competente per territorio, così da dar seguito ad un regolare processo nel quale sarà il giudice a stabilire la sanzione.
E’ bene ricordare che, ai sensi dell’art. 650 del c.p. qualora il fatto costituisca un reato più grave, si applicherà la sanzione prevista dal codice penale per quel determinato atto.
Ciò significa che chi, consapevole di essere contagioso, non rispetta le disposizioni adottate dal governo, contagiando , di conseguenza, altre persone, potrà essere accusato anche di omicidio.
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