E’ possibile oggi per un soggetto tutelarsi nei confronti di chi provoca con la propria condotta offesa alla altrui dignità? La questione non di scarsa rilevanza, tende a divenire di notevole importanza ove rapportata all’utilizzo attuale dei social network, utilizzo che consente una facile ed immediata diffusione di ogni messaggio, anche quando questo assume toni offensivi, con tristi conseguenze per la reputazione del malcapitato.
Ci si chiede, allora, se la vittima abbia a sua disposizione strumenti per difendersi da tale illecito azionato contro la sua persona e, soprattutto, quando tali strumenti possano essere azionati.
Il problema ha assunto rilevanza soprattutto a seguito della depenalizzazione dell’art. 594 c.p. che prevedeva e sanzionava il reato di ingiuria, norma che però essendo stata abrogata, ha spogliato la vittima della tutela penale. Dottrina e giurisprudenza si sono interrogate, allora, sulla rilevanza in ambito civile dell’ingiuria e di come questa potesse dar luogo al diritto della vittima a farsi risarcire dal colpevole.
Se è vero, infatti, che l’art. 594 precedentemente previsto dal codice penale non esiste più, è pur vero che il concetto di ingiuria, inteso come offesa all’onore ed al decoro, non è mai venuto meno ed assume, nella sua connotazione strutturale, le stesse caratteristiche proprie del diritto penale.
Ciò emerge chiaramente dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in cui vengono riepilogati alcuni illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie, tra cui proprio l’ illecito di ingiuria.
E’ bene, dunque, vedere nel dettaglio, quando possiamo parlare propriamente di “ingiuria”, per lasciare ad un momento successivo la disamina degli strumenti previsti in ambito civile per porre rimedio a tale situazione.
– Ingiuria: quando si manifesta
Per aversi reato di ingiuria c’è bisogno di qualcuno che offenda “l’onore o il decoro di una persona presente”. In particolare deve trattarsi di un’offesa manifestata da un soggetto nei confronti e, soprattutto, in presenza del soggetto a cui l’offesa è rivolta: la vittima deve essere presente ma non vi devono essere altri soggetti (n.b. se fosse formulata in presenza di terzi ma in assenza della vittima si tratterebbe di diffamazione e non di ingiuria!). L’offesa deve essere esternata mediante qualsiasi tipo di comunicazione, sia essa anche telegrafica, telefonica, informatica o telematica, con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. Le parole o le frasi pronunciate devono essere chiaramente offensive della altrui reputazione, tuttavia il responsabile di una tale offesa non potrà essere punito se ha agito mosso da rabbia dopo essere stato a sua volta vittima dello stesso comportamento, ovvero quando abbia semplicemente reagito nell’immediato.
Non sempre nella realtà dei fatti è semplice, tuttavia, circoscrivere l’ambito del reato, complice anche il clima di “leggerezza sociale” e di “maleducazione autorizzata” che in certi ambienti si respira. Il limite tra lo “scherzo” e lo “scherno” può essere sottile, ed allora in tal contesto può essere utile far riferimento a certe statuizione della Suprema Corte che hanno centrato il fulcro del reato, prendendo in considerazione il bene che la Legge vuole tutelare. Per la Cassazione la fattispecie incriminatrice tutela i beni giuridici dell’onore, inteso come l’insieme delle qualità morali che concorrono a determinare il valore di una persona, e del decoro, concernente il rispetto (o il riguardo) di cui ciascun individuo è degno (Cass. n. 34599/2008), da ogni attacco diretto alla dignità personale e sociale dell’essere umano, che ricada sotto la sua percezione.
-Come difendersi dall’ingiuria: chiedere ed ottenere il risarcimento del danno
Qualora ci si trovi dinanzi ad una chiara ipotesi di ingiuria e non si voglia lasciar correre per motivi di principio o per senso di giustizia, allora la vittima potrà non più sporgere querela (l’illecito in quanto reato non esiste più!) ma dovrà intraprendere semplicemente un’azione civile volta al risarcimento del danno. La Legge consente alla vittima, infatti, di rivolgersi in Giudizio per far valere, ed anche valutare, l’entità dell’offesa subita ovvero i danni da lesione al proprio decoro ricevuti e chiedere la condanna del colpevole al risarcimento in termini pecuniari. Il Giudizio dovrà essere inoltrato dinanzi al Giudice di pace o al Tribunale a seconda del valore dei danni subiti che vengono determinati dall’entità della lesione. In tale valutazione il Giudice ricorrerà a dei parametri essenzialmente equitativi non esistendo, al momento, una tabella con valori “fissi” a cui poter far riferimento. Per la valutazione dell’offesa e del danno sarà fondamentale la prova dell’offesa ricevuta che non potrà essere fornita con testimonianze (data la necessità di assenza di terzi per la configurazione dell’illecito di ingiuria) ma dovrà basarsi essenzialmente su prove scritte o registrazioni audio. A seconda delle prove fornite dalla parte il magistrato avrà modo di stimare con maggior precisione e cognizione il valore, anche in termini pecuniari, dell’ingiustizia portata dinanzi al suo giudizio.
E’ ovvio, pertanto, che prima di offendere qualcuno, al di là di ragioni dettate dal buon senso e dal comune senso di buona educazione, sarà bene ponderare con attenzione il proprio comportamento per evitare tristi conseguenze sotto il profilo pecuniario. Ciò anche in considerazione del fatto che con la depenalizzazione del reato di ingiuria e la sua introduzione tra gli illeciti civili con sanzione pecuniaria, il colpevole di ingiuria potrà essere condannato, oltre al risarcimento nei confronti della vittima, anche a pagare un’ammenda allo Stato che va da un minimo di € 100 ad un massimo di € 12.000,00 come forma di sanzione pecuniaria che va a sostituire la pena della reclusione precedentemente prevista!
Consapevole dell’importanza che assume una giusta difesa nell’ambito delle offese personali, lo “Studio legale Melorio” fornisce idonea assistenza giudiziale e stragiudiziale a tutti coloro i quali abbiano subito una lesione al proprio onore o decoro e si rende disponibile alla predisposizione e redazione di una iniziale diffida al colpevole di ingiuria nell’intento di trovare una soluzione conciliante con i diritti dell’offeso. In caso di esito negativo, lo “Studio legale Melorio” provvede all’instaurazione del procedimento civile mediante atto di citazione volto ad ottenere la condanna del colpevole ed il conseguente risarcimento del danno.
Lo “Studio Legale Melorio” , ove possibile, provvede all’anticipo di tutte le spese vive e non richiede alcun anticipo sul compenso dell’attività professionale.
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