Cosa fare se la movida sotto casa è troppo rumorosa e non consente di riposare né di svolgere le normali attività quotidiane?
Schiamazzi e rumori che trapanano le orecchie e non lasciano riposare, soprattutto nel weekend, per anni. La chiamano movida.
Nelle piccole stradine del centro storico di Napoli e in altre note strade della città si riversano ogni weekend migliaia di giovani che frequentano i locali.
I residenti lamentano spesso l’impossibilità di dormire nonché danni ai palazzi storici. Il fenomeno degli esercizi pubblici, quali bar, ristoranti, pensioni o attività simili all’interno degli immobili in condominio crea malumori e disagi per quel che concerne le immissioni rumorose. Le questioni sono due, quella relativa alla eventuale responsabilità del gestore o del proprietario dell’immobile per i danni eventualmente causati a terzi, e quella relativa al dovere di vigilanza e controllo sugli avventori “rumorosi”.
Quali sono le tutele esperibili?
In questi casi al proprietario è consentito, dall’art. 844 del cod. civ., impedire le immissioni e i rumori eccedenti la soglia della normale tollerabilità nonché ricevere il risarcimento del danno, morale e biologico, per il pregiudizio sofferto in ordine al diritto alla salute. La tutela prevista dall’art. 844 c.c. è azionabile anche nei confronti del Comune e, quindi, della pubblica amministrazione.
Chi sono i responsabili?
Se alle 3 di notte avete ancora gli occhi spalancati nel letto a causa del bar o del pub rumoroso che c’è sotto casa vostra, non dovete prendervela con il gestore del locale ma con il vostro Comune. In proposito, infatti, di recente la giurisprudenza è orientata nel ritenere, in senso innovativo, che gravi sul Comune l’obbligo di vigilare e controllare gli avventori rumorosi del locale, affinché i proprietari delle abitazioni nell’area confinante non abbiano a soffrire immissioni e rumori eccedenti la soglia della normale tollerabilità (Tribunale di Brescia, 26 settembre 2017 n. 2621; Tar Lombardia, Sez. Brescia, sentenza n. 1255/2017).
La domanda risarcitoria può essere proposta nei confronti del proprietario del locale solo ove questi abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso degli avventori. Pertanto, sul gestore dell’esercizio commerciale non grava alcun obbligo di vigilanza degli spazi esterni al locale, in assenza di utilizzo e quindi di autorizzazione al loro sfruttamento, dovere che, invece, incombe sull’amministrazione comunale proprietaria dell’area. Spetta allora all’amministrazione comunale provvedere a far cessare gli schiamazzi all’esterno di un’attività commerciale, sorvegliare il corretto uso che terzi ne facciano, prevenire e reprimere le attività dannose, adottando i provvedimenti più idonei a tale scopo.
In caso di inerzia, il Comune sarà, dunque, tenuto a risarcire tutti i danni sofferti dagli istanti in conseguenza di tale mero comportamento, sia patrimoniali sia non patrimoniali.
L’avvocato Aniello Melorio è associato a Confedilizia (Confederazione Italiana Proprietà Edilizia) e ad Anaci (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari), ed ha maturato una significativa esperienza nel settore della consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale connessa a tutte le problematiche concernenti la proprietà immobiliare, svolgendo anche l’incarico di amministratore di numerosi complessi condominiali ed immobiliari.
Lo “studio legale Melorio” fornisce idonea tutela stragiudiziale e giudiziale per tutti i casi in cui vengano arrecati danni alla proprietà immobiliare da infiltrazioni, immissioni di suoni, fumi o vapori, turbative del possesso o della proprietà. Lo stesso, ove possibile, provvede all’anticipo di tutte le spese vive e non richiede alcun anticipo sul compenso dell’attività professionale.
Lo “Studio Legale Melorio” si rende disponibile al “gratuito patrocinio”, garantendo il diritto di difesa e ponendo l’onorario a carico dello Stato, nei casi di persone che non abbiano mezzi adeguati, o si trovino in condizioni economiche precarie, o, infine, non possano provvedere in maniera autonoma al pagamento delle spese giudiziali.
http://www.studiodomos.net/files/Tribunale-di-Brescia-sentenza-2621-del-26-settembre-2017.pdf