La facoltà di notificare un atto impersonalmente e collettivamente agli eredi del defunto presso il suo ultimo domicilio è una agevolazione che l’ordinamento prevede in un tempo limitato (entro un anno dalla morte del de cuius) e in casi speciali (come al 303 c.p.c. e al 330 c.p.c. ai fini dell’impugnazione di una sentenza).
Per questo motivo “segnatamente è da escludere che la notifica impersonale e collettiva possa estendersi al pignoramento” come espressamente affermato dalla Cass. civ. Sez. III, 25-09-2009, n. 20680 alla luce della crucialità della sua ingiunzione. la notifica deve essere mirata e personale.
Conseguentemente la necessità che nella fase esecutiva la notifica sia mirata e personale all’erede del debitore esecutato comporterà una propedeutica ricerca sull’identità degli eredi e sulla loro residenza.