L’art 2 della l. 431/’98 stabilisce che, alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo del contratto medesimo a nuove condizioni, comunicando la propria intenzione all’altra parte con lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza.
La parte destinataria della comunicazione di avvio della trattativa di rinnovo deve rispondere, a mezzo lettera raccomandata, entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di rinnovo.
In assenza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di naturale cessazione della locazione.
Diversamente, in caso di mancata comunicazione di rinnovo a nuove condizioni o di comunicazione tardiva, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.