Si configura violazione dell’art. 1120 co. 2, il quale vieta le innovazioni che possano recare pregiudizio anche ad uno solo dei condomini o al decoro dell’edificio, qualora la costruzione di una gabbia esterna all’edificio, realizzata per installare e contenere un ascensore, pur essendo stata approvata dall’assemblea condominiale, pregiudichi la visuale di uno dei condomini. Anche nel caso tale costruzione si qualifichi non come innovazione ma come modificazione ex art. 1102 c.c., viola tale articolo in quanto altera la destinazione della cosa comune. Per tali motivi, la delibera con la quale tale costruzione viene deliberata deve ritenersi nulla ed al condomino leso deve essere riconosciuto il risarcimento del danno subito.