Quante volte ti sarà capitato di effettuare un acquisto e ritrovarti con un guasto prematuro all’elettrodomestico nuovo di pacca? Il Codice del Consumo, all’artt. 128 e seguenti assicura una garanzia di due anni su tutti i prodotti acquistati, la c.d. garanzia legale.
L’art. 133 del Codice del Consumo, in particolare, disciplina la responsabilità del venditore, stabilendo che quest’ultimo è responsabile nei confronti del consumatore per ogni difetto di conformità esistente al momento della consegna e/o che si manifesta nei successivi due anni.
Ed è proprio per questo motivo che ogni consumatore, di conseguenza, ha il diritto di ottenere la sostituzione o la riparazione di un elettrodomestico difettoso in maniera del tutto gratuita nei due anni successivi all’acquisto di quest’ultimo. Quanto appena detto è sancito dall’art. 135-bis del Codice del Consumo.
Ecco, quindi, cosa fare:
– Effettuare la richiesta di sostituzione o di riparazione nel termine di ventisei mesi dalla data d’acquisto, altrimenti il diritto si riterrà prescritto;
– Il venditore avrà l’obbligo di assicurare al consumatore una sostituzione/riparazione entro un “congruo termine” e senza arrecare “notevoli inconvenienti” al consumatore. La congruità della tempistica, ovviamente, sarà basata sulla natura del prodotto da sostituire/riparare e a seconda dello scopo a qui quest’ultimo è destinato;
– E’ importante far rilevare tempestivamente il vizio di conformità del prodotto al venditore, poiché, decorsi due mesi dalla scoperta, la garanzia decadrà automaticamente;
– Nel caso in cui la riparazione o la sostituzione si rivelassero non fattibili o troppo onerose per il venditore, è diritto del consumatore poter chiedere una equa riduzione sul prezzo d’acquisto o l’annullamento dell’acquisto, tutto ciò, senza che il venditore possa obbligare il consumatore ad effettuare un’ulteriore acquisto in negozio o ad accettare un voucher, ameno che non in accordo con il consumatore.
Consigli per salvaguardare il diritto alla riparazione/sostituzione e poterlo esercitare senza incorrere in problemi:
1) Conservare per almeno ventisei mesi l’intera documentazione dell’acquisto dell’elettrodomestico;
2) Denunciare i difetti di conformità al venditore esclusivamente in modalità scritta e certificata, ossia, mediante Pec o Raccomandata A/R.
E’ importante rammentare, infine, contro chi fare le proprie richieste. Al venditore compete esclusivamente l’obbligo di effettuare la riparazione o la sostituzione dell’elettrodomestico. Nel caso in cui il difetto dell’elettrodomestico causi danni fisici e materiali spetterà al produttore risarcire il danno.
Se ve lo stesse chiedendo, sì, tutto quanto detto finora vale anche nel caso di acquisto di un prodotto usato; l’unica differenza è che in questo caso la durata della garanzia non è di due anni, bensì di uno
****
Lo “Studio Legale Melorio” offre consulenza legale e tutela, sia stragiudiziale sia giudiziale, ai consumatori vittime di soprusi da parte:
-dei Tour Operator Nazionali ed Internazionali e delle Compagnie Aeree e di Navigazione, oltre che di trasporto in genere, ferroviario e su gomma (danni da vacanza rovinata);
– delle Compagnie Telefoniche (attivazione illegittima di servizi a pagamento, danni per disservizi alle attività commerciali, etc.);
– delle compagnie di Luce, Acqua, Gas.
Lo stesso è altresì attivo per tutte quelle problematiche in cui il consumatore si trovi ad essere vittima di ingiustizie a causa della sua posizione di debolezza contrattuale (a titolo esemplificativo: contratti, specie di Banche e Assicurazioni, contenenti clausole vessatorie;
prodotti difettosi ed azioni di garanzia; contratti conclusi fuori dei locali commerciali, etc.).
Infine, i clienti dello Studio sono assistiti nei vari giudizi di opposizione dinanzi alle competenti autorità giudiziarie (Giudice di Pace, Tribunale, Commissione Tributaria) avverso le illegittime notifiche di verbali per infrazioni al Codice della Strada, di cartelle esattoriali, di avvisi di iscrizione ipotecaria, fermi amministrativi del veicolo, etc.
Lo stesso, ove possibile, provvede all’anticipo di tutte le spese vive e non richiede alcun anticipo sul compenso dell’attività professionale.
Lo “Studio Legale Melorio” si rende disponibile al “gratuito patrocinio”, garantendo il diritto di difesa e ponendo l’onorario a carico dello Stato, nei casi di persone che non abbiano mezzi adeguati, o si trovino in condizioni economiche precarie, o, infine, non possano provvedere in maniera autonoma al pagamento delle spese giudiziali.