Il governo, già con il decreto legge del 2 marzo 2020 aveva introdotto all’art. 28 la normativa affinché il consumatore potesse ottenere il rimborso del titolo di viaggio ed anche del pacchetto turistico prenotato.
L’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, configura, infatti, una chiara ipotesi di forza maggiore che rende impossibile l’adempimento della prestazione. L’art. 1256 del nostro codice civile stabilisce che “l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”. La situazione sopravvenuta non può, infatti, essere superata dal vettore (aereo marittimo o ferroviario) usando “la diligenza del buon padre di famiglia” stabilita dall’art .1176 cc.
La risoluzione del contratto è, dunque, inevitabile e la compagnia aerea, marittima o ferroviaria sarà dunque tenuta a rimborsare il consumatore. Infatti, in questo caso, abbiamo a che fare con contratti a prestazioni corrispettive; l’inadempimento di una delle due parti pregiudica quello dell’altra. A norma dell’art.1463, richiamato nel primo paragrafo dell’art.28 del decreto legge sopracitato, “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve retribuire quella che abbia già ricevuta”
Anche L’art.41 del codice del consumo, stabilisce al suo quarto comma che “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto”
Quali soggetti possono ottenere il rimborso del titolo di viaggio?
Lo stesso art.28 del decreto legge n. 9/2020 elenca precisamente le categorie dei soggetti legittimati, in base alla vigente normativa, a chiedere il rimborso integrale del titolo di viaggio.
- Coloro che sono risultati positivi al Coronavirus, o comunque tutti “ i soggetti nei confronti dei quali e’ stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorià sanitaria competente”
- Le persone residenti o domiciliate in italia che avevano acquistato un titolo di viaggio per recarsi in un’altra zona del territorio nazionale, (considerato interamente zona rossa con il successivo Dpcm del 9 marzo 2020) o per recarsi in uno stato estero il cui approdo è stato negato in seguito all’emergenza sanitaria.
- Tutti coloro che avevano programmato la propria partecipazione a concorsi pubblici, ma anche a manifestazioni di eventi che siano pubblici o privati, sportivi o di carattere religioso, annullati a causa dell’emergenza sanitaria, proclamata, ormai, su tutto il territorio nazionale
Come fare, dunque, per ottenere il rimborso del titolo di viaggio?
- Il rimborso deve essere richiesto entro 30 giorni che decorrono, per le prime due ipotesi elencate, dalla fine del divieto imposto dal governo. Si precisa, però, che le persone che avevano intenzione di recarsi in uno stato estero dovranno procedere alla richiesta entro trenta giorni dalla data della partenza.
- Per coloro che, invece, avevano acquistato il titolo di viaggio con l’intenzione di partecipare ad un evento o un concorso al”interno del territorio nazionale, i 30 giorni decorreranno dall’annullamento o, comunque, dal rinvio, del corso, della manifestazione o del concorso.
Sarà necessario, in ogni caso, allegare alla richiesta del rimborso anche il titolo di viaggio, ormai inutilizzabile ed anche ” la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi” così come stabilisce l’art 28 del sopracitato decreto legge.
Il vettore, entro 15 giorni dalla predetta richiesta dovrà rimborsare in modo integrale il consumatore, o, in alternativa, emettere a favore di quest’ultimo un voucher di pari importo che potrà essere utilizzato entro un anno.
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