Il nuovo Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020, all’ articolo 4, ha previsto che il mancato rispetto delle misure di contenimento sarà “punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 3.000”.
Si stabilisce quindi che non verranno più applicate le “sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale” così come previsto dal precedente decreto legge del 26 febbraio 2020.
Il governo, operando una vera e propria depenalizzazione, ha stabilito che la sanzione economica possa essere irrogata , adesso, direttamente dall’Autorità amministrativa. La procedura viene quindi semplificata e resa, di conseguenza, più efficace.
Il menzionato art.4 del dl n.19/2020 richiama anche la legge n.689 del 1981 insieme a quelle previste per la violazione del codice della strada.
Questo cosa comporta?
- Trattandosi di un illecito amministrativo, è prevista, di conseguenza, la possibilità di far valere l’eventuale illegittimità della multa con ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data dell’infrazione.
- -Il richiamo alle menzionate norme contempla anche la possibilità di ottenere una riduzione del 30% rispetto all’irrogata sanzione per i trasgressori che paghino nel limite di cinque giorni dalla contestazione
- -Viene stabilito, però, che qualora si tratti di recidiva o di contravvenzione avvenuta attraverso mezzo di autovettura, l’importo della multa possa essere notevolmente aumentato fino anche ai due terzi.
Ma cosa succederà alle vecchie denunce?
Il paragrafo 8 dello stesso art.4 stabilisce espressamente che “le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”
Si vuole ricordare che in quest’ultimo caso, come previsto dal legislatore, i contravventori saranno tenuti a pagare l’importo minimo(ossia 200 euro) ridotto alla metà.
La depenalizzazione delle misure sanzionatorie vale per la violazione di qualsiasi regola contenuta dell’art. 1 del decreto legge n.19/2020?
Coloro i quali sono risultati positivi al Coronavirus devono rispettare il divieto assoluto di allontanamento dal luogo in cui si trovano (abitazione, residenza o dimora). I trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art 260 T.U. delle leggi sanitarie.
Vi è anche la possibilità che, in questi casi, si applichi l’art. 452 del codice penale che punisce i delitti colposi contro la salute pubblica.
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