Buoni fruttiferi postali, quando è possibile il rimborso?

Vanno esaminati due diversi casi:

1) Buoni fruttiferi postali con rendimento dimezzato.

E’ successo a moltissimi risparmiatori, sottoscrittori di buoni postali negli anni ottanta: giunto il momento di incassare il saldo , hanno scoperto che gli interessi riconosciuti da Poste Italiane erano di molto inferiori rispetto a quelli promessi e trascritti sul retro del titolo.

Infatti il decreto ministeriale 148 del 1986 , supportato dall’art 173 del codice postale all’epoca vigente, aveva istituito una nuova serie di buoni postali (denominati con la lettera Q ) dimezzando contemporaneamente, con effetto retroattivo, i tassi di rendimento anche delle serie precedenti.

Per fortuna il decreto legislativo 284 del 1999, abrogando il codice postale ha abolito , anche, la possibilità di esercitare lo ius variandi, in modo unilaterale, sui buoni fruttiferi postali già emessi.

Allora è possibile ottenere il rimborso degli interessi così come trascritti sul retro del titolo?

  • Riguardo la sottoscrizione dei buoni fruttiferi prima dell’entrata in vigore del DM del 1986, o comunque, prima del 1999, non è possibile mettere in discussione la legittimità dell’applicazione del già citato art 173 dell’allora vigente codice postale.Si dovrà, quindi, in via definitiva, ammettere la facoltà di Poste Italiane di procedere alla variazione del tasso di interesse anche su quei bfp già emessi. Eppure ci si chiede se la sola pubblicazione sulla G.U. riguardo la variazione degli interessi, così come disposta dal menzionato decreto ministeriale, sia, da sola, sufficiente a rendere edotto il risparmiatore coinvolto, così che quest’ultimo possa liberamente decidere se far proseguire o meno il proprio investimento.                                                         

La Cassazione Civile, con la sentenza n° 3963 del 2019 stabilisce che la pubblicazione nella Gazzatta Ufficiale dei nuovi tassi sia, anche senza nessun altro mezzo di informazione, idonea a far nascere in capo al consumatore la presunzione di conoscenza di quanto in essa riportato. Contrariamente la Giurisprudenza ha voluto far notare come non sia possibile gravare un comune cittadino di tale onere conoscitivo e, difatti, proprio per tutelare il risparmiatore, con il comma 3 del già citato art 173, il legislatore aveva previsto che venissero disposte presso gli Uffici Postali tabelle integrative; in questo modo i sottoscrittori di titoli avrebbero potuto, facilmente, venire a conoscenza delle variazioni degli interessi anche successive alla propria emissione, e di conseguenza, decidere se continuare il proprio investimento.

I buoni fruttiferi emessi a partire dal luglio del 1986 potrebbero invece essere rimborsati seguendo i tassi di interesse riportati sul retro del titolo, non sarebbero quindi sottoposti alla variazione peggiorativa stabilita dal DM del 1986 .
Infatti, come si è detto, dopo l’entrata in vigore del più volte menzionato Decreto Ministeriale, Poste Italiane avrebbe dovuto procedere con l’emissione dei buoni della serie Q con la possibilità di utilizzare anche quelli i con la dicitura P, in quest’ultimo caso procedendo con l’applicazione di timbri che regolassero i nuovi tassi, peggiorativi, degli interessi. Eppure, in moltissimi casi Poste, non solo ha utilizzato buoni con la dicitura O ( che non avrebbero potuto essere emessi a seguito del DM in questione), ma, nell’emissione dei buoni con la dicitura P non ha applicato correttamente i timbri. In particolare, molto spesso, è stato emesso, erroneamente, soltanto un timbro per regolare, riducendoli a fronte del Decreto Ministeriale in questione, gli interessi dei primi vent’anni,lasciando quindi inalterati, per mancanza del secondo timbro, i tassi di interesse dal ventunesimo anno fino al trentesimo.

Tutto ciò ha aperto la stata del rimborso a moltissimi risparmiatori, che hanno potuto ottenere il saldo riportato sul retro del titolo  presentando ricorso all’ABF (Arbitro Bancario Finanziario)

Ma Le decisioni dell’ABF sono sempre vincolanti per Poste Italiane?

E’ bene ricordare che non si tratta di decisioni vincolanti come quelle del giudice ordinario eppure, qualora l’intermediario Poste non dovesse rispettarle, la notizia dell’inadempimento verrà resa pubblica. 

A tal proposito  si stima che fino al 2019 Poste rispettava le decisione di ABF dando sempre seguito al rimborso.

Eppure nel corso dell’ultimo anno, invece, l’intermediario ha deciso di disattendere quanto stabilito dall’ Arbitro (qui la lista degli inadempienti  https://www.arbitrobancariofinanziario.it/intermediari-inadempienti/index.html  ) dando seguito alla giustizia ordinaria ed anzi, molte volte, ha pensato persino di giocare d’anticipo chiedendo al risparmiatore un’azione di accertamento negativo del credito.

2) Buoni fruttiferi Postali prescritti

Tutti i Bfp,dopo 10 anni dalla data di scadenza del titolo, cadono in prescrizione.

E’ possibile ottenere la riscossione di un buono prescritto?

  • – L’Arbitro Bancario e Finanziario con la decisione 7659 del 2007 si è pronunciato sulla questione. In particolare, nel caso di specie si discuteva della possibilità,per un consumatore, di ottenere l’annullamento della prescrizione ( e dunque il rimborso del titolo) poichè sul retro del titolo era riportata una stampigliatura illeggibile; ciò avrebbe quindi tratto in inganno il risparmiatore.
    L’ABF ha comunque ritenuto che ” in nessun caso la prescrizione possa essere superata a favore del ricorrente, anche qualora il comportamento dell’intermediario sia stato tale da ingenerare un’affidamento nel cliente”
  • E’ possibile, invece, ottenere il pieno rimborso del buono fruttifero nel caso in cui sul retro del titolo non vi sia alcun riferimento alla data di scadenza e l’intermediario, in sede di sottoscrizione, non abbia adempiuto ai doveri di trasparenza e di informazione rendendo edotto il cliente circa la data di scadenza del buono emesso.
    Come si è detto, infatti, i bfp vengono prescritti decorsi 10 anni dalla data di scadenza; ebbene nel momento in cui il consumatore non è messo a conoscenza di quest’ultima non si “costituisce il presupposto per la decorrenza della prescrizione” ( ABF n° 8727 del 2019)

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