Cosa fare in caso di controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari nonché di servizi di pagamento?
Dal 2009, con l’istituzione, da parte della Banca d’Italia, dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) è possibile ricorrere a quest’ente per le controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, nonché di servizi di pagamento, ad eccezione di quelle relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009.
L’ABF non può, tuttavia, decidere su questioni attinenti a prodotti, servizi e attività con finalità d’investimento per le quali, dal 1 gennaio 2017, è competente l’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) – su cui si rinvia a https://www.studiolegalemelorio.com/2018/02/bond-greci-riconosciuto-dallarbitro-per-le-controversie-finanziarie-il-risarcimento-del-danno-agli-investitori-per-operazioni-dinvestimento-rischiose/.
L’ABF è quindi competente, ad esempio, sulle controversie inerenti a conti correnti, mutui, prestiti, personali, finanziamenti, segnalazioni alla Centrale dei rischi, carte di credito e bancomat, tenuto conto che sono obbligati ad aderire a questo sistema di risoluzione delle controversie alternativo alla giustizia ordinaria gli intermediari finanziari iscritti in appositi albi ed elenchi tenuti dalla Banca d’Italia.
E’ vantaggioso aderire a questo sistema di risoluzione della controversia ?
L’ABF è un sistema ADR di tipo decisorio: stabilisce chi ha ragione e chi ha torto, distinguendosi così da altri sistemi di tipo consensuale che mirano a risolvere le controversie con un accordo di natura privatistica (si pensi, per esempio, all’arbitrato). Le pronunce dell’ABF, tuttavia, non sono sentenze, non hanno efficacia di titolo esecutivo e non vincolano giuridicamente le parti che restano, così, libere di adire la giustizia ordinaria; non è previsto, inoltre, un secondo grado di giudizio, nel senso che le decisioni dell’ABF non possono essere impugnate, ma solo eventualmente sottoposte a correzione da parte dell’organismo medesimo, in caso di errori materiali.
L’adesione a questo sistema è, tuttavia, particolarmente vantaggioso, specie per il cliente –consumatore: infatti, il ricorso all’ABF, per il quale non è prevista la necessità dell’assistenza di un difensore, soddisfa la condizione di procedibilità della mediazione civile, prevista dall’art. 5 D.lgs. 28/2010 come obbligatoria in materia di contratti bancari e finanziari, per cui chi intende iniziare una causa contro un intermediario finanziario può avvalersi della procedura dinanzi all’ABF in alternativa al tentativo di mediazione.
La procedura dinanzi all’ABF è, inoltre, retta dal principio di economicità (art. 128 bis TUB), nel senso che, oltre a non essere prevista di necessità la difesa tecnica, per proporre ricorso è sufficiente pagare il contributo unificato di 20 euro che viene peraltro posto a carico dell’intermediario finanziario qualora il ricorrente dovesse risultare vittorioso in tutto o in parte.
Bisogna anche tener conto che proprio nel 2017 agli originari tre Collegi territoriali di Napoli, Milano e Roma sono stati aggiunti gli ulteriori collegi di Bari, Bologna, Palermo e Torino, con conseguente aumento del carico del contenzioso.
La procedura risulta vantaggiosa, per di più, sia perché gli intermediari, di norma, rispettano le decisioni prese da quest’Autorità (nel 2016 il tesso di inadempimento è stato inferiore all’1%), sia perché, in caso di successivo accesso alla giustizia ordinaria, il giudice civile tende ad aderire agli orientamenti espressi dall’ABF e a rispettarne le decisioni.
Infine, non va sottovalutato che, nonostante negli ultimi tempi si sia assistito ad un incremento del contenzioso dinanzi all’ABF, le controversie sottoposte alla cognizione di quest’Autorità vengono comunque decise in tempi più rapidi rispetto alla giustizia ordinaria.
Come viene presa la decisione?
L’ABF si pronuncia sulla base delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la questione controversa; se rilevanti per l’oggetto del ricorso, sono applicate anche le previsioni dei codici di condotta cui l’intermediario aderisce. La decisione, inoltre, viene presa sulla base della documentazione allegata dalle parti; non è ammessa la consulenza tecnica né l’audizione delle parti stesse. La procedura, dunque, si svolge su basi puramente documentali e l’accesso alla medesima è, come detto, quasi gratuito, oltre che molto facile, né vincolante per le parti, sempre libere di adire il giudice ordinario, nel caso in cui non si ritengano soddisfatte della decisione.
Come si propone il ricorso?
Per proporre ricorso all’ABF è necessario, innanzitutto, capire se l’intermediario risulta iscritto negli albi ed elenchi tenuti dalla Banca d’Italia relativi a quei soggetti tenuti ad aderire alla suddetta procedura; qualora sia rivolto, infatti, ad un intermediario non iscritto in tali elenchi, il ricorso sarà ritenuto inammissibile, così come inammissibile verrà valutato qualora verta su materie non rientranti nella competenza dell’ABF, qualora esorbiti il limite di competenza per valore (controversie non superiori a 100.000 euro) e qualora penda già dinanzi al giudice ordinario una domanda per la definizione della questione controversa o un tentativo di mediazione o conciliazione.
Inoltre, è possibile ricorrere all’ABF solo dopo aver inoltrato un reclamo scritto all’intermediario il quale è tenuto a rispondere entro 30 giorni; in mancanza di riscontro o se quest’ultimo non è ritenuto soddisfacente, il cliente può adire l’ABF entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo, a pena di inammissibilità del ricorso medesimo. Il decorso del termine di 12 mesi tra la presentazione del reclamo e la proposizione del successivo ricorso incide sull’interesse delle parti ad una sollecita conclusione della controversia, per cui, qualora l’intermediario convenuto rilevi il mancato rispetto di tale termine, è precluso all’ABF l’esame nel merito del ricorso.
Nel reclamo il ricorrente è tenuto ad esporre i termini della questione e la propria richiesta allegando i documenti necessari alla decisione. Il successivo ricorso, sempre a pena di inammissibilità, deve essere caratterizzato dalla sostanziale identità di richieste formulate con il preventivo reclamo e cioè deve avere lo stesso oggetto in termini di fatto e di diritto.
Da un punto di vista puramente formale, il ricorso, a pena di irricevibilità, deve essere sottoscritto dal ricorrente, tenuto conto che un’eventuale procura conferita in occasione della presentazione del ricorso non vale come ratifica degli atti precedenti; inoltre, il preventivo reclamo deve contemplare precisamente l’intermediario quale unico e diretto destinatario delle doglianze sollevate dal cliente.
Il ricorso e la relativa documentazione possono essere inviati direttamente alla Segreteria tecnica competente, anche per posta elettronica, o presentati alle filiali della Banca d’Italia che provvederanno poi alla trasmissione del ricorso alle Segreterie tecniche competenti territorialmente in base al domicilio del ricorrente.
Quali sono le questioni sottoposte con più frequenza all’esame dell’ABF?
Negli ultimi anni circa il 70% del contenzioso che si svolge dinanzi all’ABF, in specie al Sud Italia e particolarmente in Campania, riguarda la tematica dei finanziamenti erogati dalle banche e, in generale, dagli intermediari finanziari a fronte della cessione del quinto dello stipendio o della pensione.
Altre controversie riguardano gli strumenti di pagamento in generale e, in particolare, bancomat, assegni e carte di credito, contratti di conto corrente e deposito, segnalazioni ai sistemi SIC, CAI e CR, credito al consumo e, in particolare, mutui e altre operazioni di finanziamento; sia pure in misura minore, all’ABF si può ricorrere anche per questioni inerenti a commissioni di affidamento e sconfinamento, commissione di massimo scoperto, modifica delle condizioni unilaterali dei contratti (cosiddetto ius variandi), clausole floor, sistemi di calcolo degli interessi, usura e usura sopravvenuta, anatocismo bancario, operazioni fraudolente di phishing e man in the browser.
Lo “Studio Legale Melorio” da tempo offre consulenza legale e tutela, sia stragiudiziale sia giudiziale, ai consumatori vittime di soprusi da parte:
-dei Tour Operator Nazionali ed Internazionali e delle Compagnie Aeree e di Navigazione, oltre che di trasporto in genere, ferroviario e su gomma (danni da vacanza rovinata);
– delle Compagnie Telefoniche (attivazione illegittima di servizi a pagamento, danni per disservizi alle attività commerciali, etc.);
– delle compagnie di Luce, Acqua, Gas.
Lo stesso è altresì attivo per tutte quelle problematiche in cui il consumatore si trovi ad essere vittima di ingiustizie a causa della sua posizione di debolezza contrattuale (a titolo esemplificativo: contratti, specie di Banche e Assicurazioni, contenenti clausole vessatorie; prodotti difettosi ed azioni di garanzia; contratti conclusi fuori dei locali commerciali, etc.).
In particolare, lo “Studio legale Melorio” assiste i clienti nelle richieste di risarcimento danni dinanzi all’Arbitro Bancario e Finanziario e al neo introdotto Arbitro per le controversie finanziarie, nonché di nullità e annullamento delle relative operazioni d’investimento che siano risultate rischiose. In particolare, lo studio offre assistenza a quei clienti che, prima di adire la giustizia ordinaria, intendano aderire alla procedura dinanzi all’Arbitro Bancario e Finanziario qualora la questione controversia abbia ad oggetto operazioni o servizi bancari e finanziari.
Infine, i clienti dello Studio sono assistiti nei vari giudizi di opposizione dinanzi alle competenti autorità giudiziarie (Giudice di Pace, Tribunale, Commissione Tributaria) avverso le illegittime notifiche di verbali per infrazioni al Codice della Strada, di cartelle esattoriali, di avvisi di iscrizione ipotecaria, fermi amministrativi del veicolo, etc.
Lo stesso, ove possibile, provvede all’anticipo di tutte le spese vive e non richiede alcun anticipo sul compenso dell’attività professionale.
Lo “Studio Legale Melorio” si rende disponibile al “gratuito patrocinio”, garantendo il diritto di difesa e ponendo l’onorario a carico dello Stato, nei casi di persone che non abbiano mezzi adeguati, o si trovino in condizioni economiche precarie, o, infine, non possano provvedere in maniera autonoma al pagamento delle spese giudiziali.
Per ulteriori informazioni: file:///C:/Users/Cristina/Downloads/Relazione_ABF_2016.pdf