Cosa sono le unioni civili e come si costituiscono?
Le unioni civili, introdotte di recente dalla legge 76/2016 (cd. “Legge Cirinnà”), si costituiscono tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, attraverso una dichiarazione effettuata di fronte all’Ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.
Quali diritti e doveri scaturiscono dall’unione civile?
Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’unione civile deriva, in particolare, l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Inoltre, entrambe le parti sono tenute a contribuire ai bisogni comuni, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo. Ciascuna parte dell’unione civile può stabilire l’indirizzo della vita familiare e la residenza comune.
Quali sono gli adempimenti burocratici?
E’ prevista la registrazione degli atti di unione civile nell’archivio dello stato civile. A tale registrazione le parti possono provvedere avvalendosi della consulenza legale di un avvocato di fiducia.
Quali sono le principali differenze tra matrimonio e unione civile?
Rispetto al matrimonio la legge Cirinnà non fa cenno né all’obbligo di fedeltà né a quello di collaborazione. Pertanto gli obblighi reciproci derivanti dall’unione civile a carico delle parti riguardano unicamente la coabitazione e l’assistenza morale e materiale. Inoltre, se nel matrimonio civile la moglie aggiunge il cognome del marito al proprio, per l’unione civile è possibile che la coppia scelga il cognome di famiglia. Infatti le parti, mediante dichiarazione all’Ufficiale di stato civile, possono indicare un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi; inoltre, i partner potranno anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.
Cosa succede se le parti vogliono sciogliere l’unione civile?
L’unione civile potrà essere sciolta su richiesta congiunta delle parti, o di una sola di esse, mediante una comunicazione formale, presso l’Ufficiale di Stato Civile, con la quale si manifesterà la volontà di dividersi. Trascorsi tre mesi dalla presentazione della comunicazione si potrà richiedere il divorzio vero e proprio, ricorrendo alla negoziazione assistita o ad un accordo sottoscritto presso l’Ufficio di Stato civile comunale se le parti agiscono consensualmente, oppure ricorrendo invece al Tribunale in caso di contrasto.
Lo scioglimento dell’unione civile ha effetto immediato e non è previsto nessun periodo di separazione, come invece nel caso del matrimonio tra persone eterosessuali.
Esistono cause impeditive alla costituzione dell’unione civile?
La nuova disciplina prevede una serie di cause impeditive per la costituzione dell’unione civile, la presenza di una delle quali determina la nullità dell’unione stessa.
La nullità si produce, in particolare, se:
• una delle due parti è già unita in matrimonio o ha già un’unione civile con altra persona;
• una delle due parti è incapace;
• c’è un rapporto di affinità o parentela tra le parti;
• una delle parti è stata condannata definitivamente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
In cosa consiste il regime patrimoniale delle unioni civili?
Come nel caso del matrimonio civile, si prevede anche per unioni civili delle persone dello stesso sesso che il regime patrimoniale ordinario sia quello della comunione dei beni, a meno che le parti formino una convenzione patrimoniale, cioè un differente accordo sulla gestione delle sostanze economiche dei partner stessi. Anche in tal caso, come nel matrimonio, resta ferma la possibilità di optare per la separazione dei beni. Alle unioni civili, in tema di regime patrimoniale, si applica, inoltre, la disciplina in materia di fondo patrimoniale, comunione legale, comunione convenzionale, separazione dei beni e impresa familiare.
Cosa succede in caso di cambio di sesso?
Se uno degli appartenenti all’unione civile cambia sesso, l’unione civile si scioglie automaticamente. Anche il matrimonio viene sciolto in caso di cambio di sesso, e la relazione diventa una unione civile.
Quali sono gli ulteriori istituti civilistici che la legge Cirinnà ha esteso alle parti dell’unione civile?
La L. n. 76/2016 estende alle unioni civili per le persone dello stesso sesso:
- gli ordini di protezione in caso di grave minaccia all’integrità fisica o morale di una delle parti;
la disciplina relativa all’amministrazione di sostegno, all’inabilitazione e interdizione;
la disciplina relativa all’annullamento del contratto a seguito di violenza;
in caso di morte del prestatore di lavoro che sia parte di una unione civile, la corresponsione all’altra parte sia dell’indennità dovuta dal datore di lavoro, sia di quella relativa al trattamento di fine rapporto, la sospensione della prescrizione.
Quali i diritti successori?
La legge Cirinnà estende ai partner dell’unione civile parte la disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile. Precisamente, con specifico riferimento ai profili successori, il comma 21 dell’articolo unico della legge n. 76/2016 prevede, in particolare, che alle parti dell’unione civile si applicano gli articoli relativi alla disciplina della successione legittima, della successione legittimaria, dell’indegnità. Di conseguenza, in questi casi ogni riferimento al coniuge deve essere esteso anche alla parte dell’unione civile.
Gli aspetti tributaristici delle unioni civili
Per quel che riguarda gli aspetti tributaristici, nel silenzio della Legge Cirinnà è rimesso all’operatore giuridico il compito di individuare l’applicazione di eventuali norme di esenzione o di agevolazione in ambito fiscale. Lo stesso si può osservare per quel che concerne le imposte indirette, quali quelle di bollo, di registro, ipotecarie e catastali.
Tocca quindi al professionista formulare ipotesi anche al solo fine di assicurare il pieno rispetto degli obblighi fiscali derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Lavoro e previdenza
In materia di diritto del lavoro, per quel che riguarda l’indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto, l’art. 1, comma 17 della legge Cirinnà riconosce il diritto al pagamento delle indennità di legge in caso di morte del lavoratore.
In caso di scioglimento dell’unione civile, come avviene in caso di divorzio, l’attribuzione del diritto all’assegno di mantenimento comporterà, in assenza di matrimonio o di una nuova unione civile, il diritto al pagamento del 40% del Trattamento di fine rapporto dell’ex partner, maturato negli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con l’unione civile.
All’unione civile si applica, inoltre, la disciplina in materia di congedo matrimoniale.
Sempre nell’ottica dell’equiparazione dei diritti derivanti dal rapporto matrimoniale all’unione civile, vengono estesi tutti i diritti conseguenti alla sospensione del rapporto di lavoro previsti dalla legge, e cioè:
• le disposizioni in materia di permessi per l’assistenza in caso di disabilità accertata del coniuge;
• le disposizioni per l’ipotesi dei permessi in caso di lutto e di eventi particolari;
• le disposizioni in materia di trattamento economico per l’assistenza a persona affetta da disabilità accertata (entro il limite massimo di due anni);
• le disposizioni relative la priorità a richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per le necessità di assistenza al partner affetto da patologie oncologiche.
Sono consentite le adozioni?
La questione controversa, che è stata eliminata dal disegno di legge in fase di approvazione in Senato, concerne l’ipotesi della coppia omosessuale che conviva con i figli minori di uno dei due, nati da un apporto esterno, fecondazione eterologa ovvero gestazione per altri, instaurando un rapporto di genitorialità sociale con l’altro componente della coppia. Invero, in tali circostanze l’unico rapporto riconosciuto e tutelato dalla legge è quello con il genitore biologico, mentre il rapporto con il genitore sociale – sebbene avvertito e vissuto dal minore alla stregua dell’ “altra figura genitoriale”- non riceve alcun riconoscimento o tutela.
Tuttavia, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto costantemente negli anni l’equiparazione del concetto di vita familiare tanto per le famiglie composte da genitori di orientamento eterosessuale quanto omosessuale. Infatti i giudici di Strasburgo hanno sottolineato che siano le indubbie qualità personali e l’attitudine per l’educazione dei bambini degli aspiranti genitori a dover rientrare sicuramente nella valutazione del migliore interesse del bambino.
Nei casi concreti, la giurisprudenza italiana ha stabilito che, se risponde al superiore interesse del minore e garantisce la copertura giuridica di un vincolo di natura genitoriale già esistente da anni, l’adozione “in casi particolari” ai sensi di quanto stabilito dalla legge sulle adozioni – legge n. 184 del 1983 -, può essere disposta a favore del convivente omosessuale del genitore dell’adottando.
Tale riconoscimento, seppure inquadrato nei limiti della legge sulle adozioni in casi speciali, garantisce al minore figlio di una famiglia omogenitoriale un riconoscimento legislativo.
Pertanto, è possibile affermare che l’ordinamento italiano offre una tutela, seppur residuale, della posizione dei figli delle coppie omogenitoriali.
Lo “Studio Legale Melorio” garantisce idonea assistenza stragiudiziale, ancor prima che giudiziale, in tema di convivenza e unioni civili. Trattandosi di istituti nuovi, di recente introduzione legislativa, appare quanto mai necessaria una consulenza legale, onde scongiurare i profili di nullità dei contratti di convivenza ed unione civile in cui le parti potrebbero incorrere. Lo studio fornisce altresì idonea assistenza in relazione alla necessità di individuare l’applicazione all’unito civilmente di eventuali norme di esenzione o agevolazione fiscale, oltre che le disposizioni in materia di lavoro e previdenza.
Lo “Studio Legale Melorio” è attivo, altresì, nel campo della separazione e dei divorzi, fornendo idonea assistenza in relazione alle delicate questioni, anche concernenti i minori, che possono presentarsi nell’ambito della crisi familiare.
Grossa attenzione viene posta riguardo l’adozione di strumenti giuridici e non (anche con la prospettazione di un percorso di mediazione familiare) a garanzia e tutela dei minori.
Lo stesso, ove possibile, provvede all’anticipo di tutte le spese vive e non richiede alcun anticipo sul compenso dell’attività professionale.
Lo “Studio Legale Melorio” si rende disponibile al “gratuito patrocinio”, garantendo il diritto di difesa e ponendo l’onorario a carico dello Stato, nei casi di persone che non abbiano mezzi adeguati, o si trovino in condizioni economiche precarie, o, infine, non possano provvedere in maniera autonoma al pagamento delle spese giudiziali.