Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge n. 219/2017 con cui il Parlamento ha finalmente riconosciuto ad ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere la possibilità di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso informato o il rifiuto rispetto a singoli trattamenti sanitari mediante le disposizioni anticipate di trattamento (cd. DAT), per il caso di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi.
Come si redige il biotestamento?
Ai sensi dell’art. 4 co 6 della legge n. 219/2017 le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) possono essere redatte anche per scrittura privata, la quale viene poi consegnata dal dichiarante all’ufficio dello stato civile del Comune di residenza o alle strutture sanitarie.
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non consentano la redazione con queste modalità, le DAT possono essere espresse anche mediante videoregistrazione.
Quali sono concretamente gli adempimenti da fare?
Ciascuna persona interessata si fa assistere da un legale nella redazione delle DAT in cui contestualmente nomina una persona di sua fiducia, cosiddetto fiduciario, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie (art. 4 co 1 l. 219/2017).
Anche i minori e gli incapaci hanno diritto di esprimere il consenso informato ai trattamenti sanitari?
Ai sensi dell’art. 3 della legge, i minori e gli incapaci hanno diritto di ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle loro capacità per essere messi nelle condizioni di esprimere la loro volontà attraverso i genitori che detengono su di loro la responsabilità genitoriale.
E’ tutelato il diritto all’obiezione di coscienza del medico?
La legge non contempla espressamente la possibilità per il medico e il personale sanitario di fare obiezione di coscienza rispetto alle DAT. Il diritto di obiezione di coscienza ha, tuttavia, fondamento costituzionale e nelle convenzioni internazionali.
Consapevole delle difficoltà che ciascun interessato può incontrare in rapporto alla necessità di manifestare il consenso «libero e informato» ai trattamenti sanitari nonché in ordine alla redazione delle DAT, lo studio legale Melorio garantisce idonea assistenza stragiudiziale e verifica che il disponente si sia effettivamente rivolto a un medico per avere tutte le informazioni sulle cure e sui trattamenti ai quali intende prestare il consenso o rinunciare e sugli effetti di queste scelte.
Lo studio legale Melorio assiste, altresì, il paziente nella nomina del fiduciario nonché nel caso di eventuale revoca dello stesso dall’incarico.
Lo studio legale Melorio si fa carico di proporre ricorso al Giudice Tutelare, ai sensi dell’art. 3 co 5 della legge, nel caso in cui, in assenza delle DAT, sorga un contenzioso tra chi rappresenta l’interessato ed il medico in ordine alla necessità ed appropriatezza delle cure, nonché nel caso in cui sorga un conflitto tra il fiduciario e il medico in ordine alla necessità di disattendere le DAT, in tutto o in parte.
Lo studio legale Melorio garantisce idonea assistenza ai medici e al personale sanitario che intenda invocare o che abbia invocato il diritto all’obiezione di coscienza nel caso in cui, nel silenzio della legge 219/2017 sul punto, si apra un contenzioso giudiziario in merito.
Lo “Studio Legale Melorio” , ove possibile, provvede all’anticipo di tutte le spese vive e non richiede alcun anticipo sul compenso dell’attività professionale.
Lo “Studio Legale Melorio” si rende disponibile al “gratuito patrocinio”, garantendo il diritto di difesa e ponendo l’onorario a carico dello Stato, nei casi di persone che non abbiano mezzi adeguati, o si trovino in condizioni economiche precarie, o, infine, non possano provvedere in maniera autonoma al pagamento delle spese giudiziali.