Cosa fare se un amministratore di condominio non ha i requisiti prescritti dalla legge per svolgere il suo ruolo o li perde nel corso del mandato?
Con la riforma del Condominio attuata nel 2012, il legislatore ha inteso fissare espressamente i requisiti, personali e professionali, che l’amministratore di condominio deve possedere, all’atto della nomina e per tutta la durata dell’incarico, per svolgere tale ruolo.
L’art. 71 co 4 disp. att. c.c. stabilisce che la perdita dei requisiti espressamente indicati dalla norma è causa di cessazione dell’incarico, legittimando ciascun condomino a convocare, senza formalità, l’assemblea per la nomina di un nuovo amministratore.
La delibera di nomina dell’amministratore di condominio privo dei requisiti legali: nulla o annullabile?
Per comprendere quale sia il vizio di cui è affetta la delibera di nomina dell’amministratore privo dei requisiti previsti dalla legge per svolgere l’incarico, occorre preliminarmente stabilire se l’art. 71 bis disp. att. c.c. sia o meno norma posta a tutela dell’ordine pubblico. A seconda della tesi cui si aderisce, infatti, discendono conseguenze diverse con riferimento al rapporto tra amministratore e condominio e in ordine alla validità degli atti e contratti conclusi dall’amministratore carente dei requisiti prescritti dalla norma in questione.
Quali sono le conseguenze per l’amministratore di condominio che non adempia all’obbligo di formazione periodica?
In proposito, l’art. 71 bis comma 1, lett. g) disp. att. c.c. ha posto a carico dell’amministratore di condominio l’obbligo di frequentare un corso di formazione iniziale e di svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. Di recente, la giurisprudenza ha chiarito che il mancato adempimento di tale obbligo è causa di automatica cessazione dell’incarico dell’amministratore, con conseguente possibilità di revoca, anche giudiziale, dello stesso (Tribunale di Padova, 27 marzo 2017 n. 818; Tribunale di Roma, 9 gennaio 2017). Pertanto, l’amministratore di codominio che non adempia all’obbligo di formazione periodica e sia, dunque, privo di uno dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall’art. 71 bis disp. att. c.c. è anche revocabile sia da parte dell’assemblea condominiale sia dall’autorità giudiziaria ex art. 1129 co 11 c.c.
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