L’ art. 69 disp. Att. all’indomani della L. 220/2012 di Riforma del Condominio prescrive sì la possibilità di modifica e rettifica delle tabelle millesimali “anche nell’interesse di uno solo dei condomini” mediante un numero di voti che rappresenti ex art. 1136 c.c. la maggioranza degli intervenuti in assemblea e la metà del valore dell’edificio, ma esclusivamente in due ipotesi:
1) quando risulta che le tabelle stesse siano conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, risulti alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino.
In tali prescrizioni la Giurisprudenza ha letto espressamente esclusa la possibilità che un mero cambiamento di destinazione d’uso di un immobile possa provocare a maggioranza una rettifica delle tabelle millesimali, affermando da ultimo nella sent. 19797/2016 che “la individuazione dei valori proporzionali deve avvenire tenendo conto delle caratteristiche obiettive proprie degli immobili e non anche della loro possibile destinazione, determinata essenzialmente da valutazioni di carattere soggettivo.”