La Circolare del Ministero dell’Interno 300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14 febbraio 2013 ha finalmente reso i richiesti chiarimenti in ordine all’art 170 bis del Codice delle Assicurazioni, che aveva abolito per sempre il tacito rinnovo dei contratti RCA auto e moto.
La stessa ha precisato che tutte le Compagnie Assicurative (sia online che tradizionali) sono tenute a garantire la copertura assicurativa per 15 giorni dopo la scadenza del contratto, indipendentemente dal rinnovo o meno del contratto con la medesima compagnia; se non specificato nel contratto riguarderà solo la RCA e non le coperture accessorie.
La Circolare ha specificato altresì che, in caso di sinistro, l’automobilista è anche in regola con il Codice della Strada.
La nuova polizza assicurativa in caso di rinnovo partirà dalla vecchia scadenza, in caso di cambio della compagnia o di stipula di un nuovo contratto con la medesima Compagnia decorrerà dal 15°giorno dopo la scadenza della vecchia: in questo modo, ogni anno, chi volesse allungare gratuitamente di 15 giorni la copertura assicurativa, potrebbe ricorrere all’escamotage di cambiare Compagnia o stipulare un nuovo contratto con la stessa Compagnia dopo 15 giorni dalla scadenza della precedente polizza assicurativa!!!