Qualora il conduttore, dopo aver dato disdetta al contratto di locazione ad uso abitativo, si rifiuti di abbandonare i locali ed il proprietario – avendola accettata- abbia la volontà di avvalersi di tale disdetta per ricevere l’appartamento, non è purtroppo tecnicamente possibile utilizzare il più rapido procedimento giudiziale di sfratto,essendo necessario che l’autorità giudiziaria accerti in via non sommaria l’avvenuta risoluzione del contratto presupposto del rilascio. Ne consegue la necessità d’avvalersi in via processuale del procedimento civile ordinario, con i maggiori tempi ed i più rilevanti costi che tutto ciò comporta. E’ però possibile richiedere gli eventuali danni patiti conseguenti alla disdetta ritualmente comunicata; disdetta alla quale non ha fatto seguito la pronunciata liberazione dell’immobile